Cari Colleghi,
per il corrente anno il Consiglio ha deciso di mantenere inalterata la quota di manutenzione dell’Albo, che dovrà essere versata a cura di ogni iscritto, effettuando il versamento di
€ 145,00 entro il 30 giugno 2024.
Si informa a questo proposito che il pagamento della suddetta quota può essere effettuato per via telematica accedendo alla propria “Area personale Iscritti”, saldando l’importo mediante metodologia PagoPA oppure scaricando il bollettino di avviso di pagamento.
Come stabilito nella riunione di Consiglio del 10 gennaio 2024, qualora il pagamento venga effettuato a partire dal giorno 1 luglio 2024, la quota subirà una maggiorazione per morosità di € 55,00 pari ad un totale di € 200,00.
Inoltre, dal giorno 1 Ottobre 2024, come previsto dal regolamento per il pagamento della quota annuale, gli inadempienti saranno segnalati al Consiglio di Disciplina e sarà avviato il procedimento amministrativo per il recupero delle somme dovute con addebito dei relativi costi.
Nel caso in cui sussistano difficoltà oggettive ostative al pagamento di quanto dovuto, si prega di contattare immediatamente questo Ordine al fine di programmare un colloquio in forma riservata.
Si ricorda che il mancato pagamento della quota come sopra definita, non costituisce tacita richiesta di cancellazione dall’Ordine
Alla luce delle disposizioni in materia di privacy, ciascun iscritto potrà effettuare l’aggiornamento dei dati personali facoltativi accedendo alla propria “Area personale Iscritti” (le informazioni obbligatorie di ciascun iscritto sono invece inserite dall’Ordine senza poter essere modificate).
Art.2 legge 378/49 n.536
I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, a favore dei Consigli degli ordini e dei collegi, anche se trattisi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi. Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare. La sospensione cosi' inflitta non e' soggetta a limiti di tempo ed e' revocata con provvedimento del presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute.